La firma digitale assolve nei documenti elettronici, la funzione legale della firma autografa presente nei documenti tradizionali. Allo stato attuale della tecnologia è il principale strumento in grado di assicurare l'integrità e la provenienza dei documenti informatici. Il sistema utilizza una crittografia basata su due "chiavi", una pubblica ed una privata. Il codice della chiave privata è conosciuto solo dal sottoscrittore del documento, mentre quello della chiave pubblica è fornito da un ente certificatore ed è conoscibile da chiunque. Il documento elettronico è sottoscritto in modo valido quando le due chiavi (la parte pubblica e quella privata) combaciano. Chi riceve il documento elettronico, ad esempio per e-mail, deve accertare che l’atto sia originale cioè non abbia subito contraffazioni. La prova è data dal fatto che opponendo la parte pubblica della firma, questa deve "incastrarsi" con quella privata.

Il sistema ha il compito di fornire certezza sulla provenienza dei documenti informatici e risulta valido a tutti gli effetti di legge con lo stesso valore di quello scritto. Il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha la stessa efficacia della scrittura privata: lo ha previsto il DPR 513/97.

Come funziona
Il sottoscrittore del documento elettronico lo firmerà attraverso un software che genera la firma basandosi sulla chiave privata, mentre chi lo riceve, per controllare che non sia stato contraffatto durante il percorso di trasmissione, potrà controllarlo con la chiave pubblica certificata da uno dei dodici enti attualmente iscritti nell’elenco tenuto dall’AIPA (Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione).

Per garantire l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale e per fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non adeguato delle attività di certificazione, il DPR n.513/97 (art. 8) richiede che il soggetto certificatore sia in possesso di particolari requisiti e sia incluso in un elenco pubblico, consultabile telematicamente, predisposto, tenuto ed aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Il certificatore deve custodire le chiavi pubbliche per almeno dieci anni e deve fare in modo che siano consultabili per via telematica.

La firma digitale ha più funzioni se paragonata con quella autografa. In particolare può rispondere a quattro esigenze essenziali per la verifica ed il valore legale di un documento firmato:

  • riservatezza: il documento firmato non deve poter essere compreso da nessun altro se non il destinatario (questa è una funzione facoltativa dei documenti siglati elettronicamente, che possono anche essere non riservati; vedi avanti).
  • integrità: il documento, dopo essere stato firmato, non deve poter essere modificato da nessuno.
  • autenticazione (provenienza): il documento firmato deve provenire in maniera certa dal titolare della firma (il mittente), cioè dal titolare della chiave pubblica, la cui identità è certificata da una autorità di certificazione (CA).
  • non ripudio: chi ha firmato il documento non può negare di averlo fatto, in quanto nessun altro può farlo al suo posto.

Inalterabilità, segretezza e imputazione
La tecnologia sottostante la firma digitale si applica a qualsiasi documento elettronico, con essa è possibile firmare ogni file, non solo di testo. Ciò significa che è possibile rendere sostanzialmente immodificabile qualsiasi file, eventualmente crittografandolo integralmente (rendendolo inintelligibile). La "firma digitale" non è utilizzata solo per firmare un documento ma può anche attribuirvi data certa. Allora per firma digitale non dobbiamo pensare solo all'uso della crittografia asimmetrica utilizzata per "sottoscrivere" un documento.

 

Deliberazione 4/2005, 17 febbraio 2005 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.
 

CIRCOLARE CNIPA/CR/46, 27 gennaio 2005 Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004

Circolare CNIPA/CR/42, 18 settembre 2003 Codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Legge 15 marzo 1997, n.59
(in Suppl. ordinario n. 56/L, alla Gazz. Uff. n. 63, del 17 marzo)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
(Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998).

Decreto del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
(Gazz. Uff. n. 87 del 15 aprile 1999).

CIRCOLARE n. AIPA/CR/27, 16 febbraio 2001

Deliberazione 51/2000, 23 novembre 2000

CIRCOLARE n. AIPA/CR/26, 13 luglio 2000

CIRCOLARE n. AIPA/CR/24, 19 giugno 2000
(G.U. 30 giugno 2000, Serie generale n. 151)

CIRCOLARE CR/22, 26 luglio 1999
(Gazz.Uff. 2 agosto 1999, Serie Generale, n. 179)

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